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Legge 05/03/2001 n. 57(G.U. n. 66 del 20 marzo 2001) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati Titolo I Regolazione dei mercati Capo I Interventi nel settore assicurativo Art. 1 Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore 1. Dopo l'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 è inserito il seguente: "Art. 12-bis 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, è fat- to obbligo alle imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al comma 4, indicando altresì il periodo al quale gli stessi si riferiscono, mediante appositi opuscoli, materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari. 2. E' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e nell'ambito dei sistemi informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le polizze assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori, autocarri e natanti soggetti alla disciplina della presente legge e di evidenziare, anche nei preventivi, eventuali rivalse o esclusioni di garanzia previste contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o causa- ti in occasione di guida del veicolo assicurato da parte di persona di- versa dal proprietario o da persona designata contrattualmente alla guida, dalla tariffa di riferimento usata. 3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi della presente legge deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima della data di scadenza indicata in polizza. 4. Sono definiti "premi annuali di riferimento" quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli oneri fiscali e parafiscali, riguardanti: a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età, che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per u- n'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus- malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si assicura con la formula tariffaria bonus- malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2 anni di guida con un sinistro, che si assicura con la formula tariffaria bonus- malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui corrisponde il massimo del malus per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina; g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età che si assicura per la prima volta con la formula tariffaria bonus-malus e con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata; h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 18 tonnellate; i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la formula tariffaria pejus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un veicolo con massa totale a pieno carico di 44 tonnellate. 5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'ISVAP, al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dal- la legge 30 luglio1998, n. 281, e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, i premi annuali di riferimento offerti agli utenti all'inizio di ogni semestre. 6. Le comunicazioni di cui al comma 5 devono essere effettuate entro il 31 ottobre, per il semestre gennaio-giugno dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre dell'anno in corso. 7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate dalle imprese di assicurazione almeno sessanta giorni prima della loro applicazione. 8. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 4, applicati dall'impresa in ogni singola provincia". 2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono effettuate nel periodo compreso tra il 1° e il 10 aprile per il successivo semestre luglio-dicembre e nel periodo compreso tra il 1° e il 10 ottobre per il successivo semestre gennaio-giugno. Art. 2 Funzioni di vigilanza dell'ISVAP 1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, alle disposizioni contenute nell'articolo 1 nonché nel presente articolo. 2. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da cinque a venti milioni di lire. In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione è raddoppiata. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12-quater, comma 3, della citata legge n. 990 del 1969, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun illecito, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 12-quater. 3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, programmi di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al CNCU stesso dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 4. All'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo periodo le parole: "con cadenza trimestrale" sono soppresse; b) il quarto periodo è soppresso. 5. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente: "5-quater 1. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle imprese di assicurazione. Il trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente comma". Art. 3 Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione 1. Dopo l'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 12-ter 1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, nonché ai danneggiati, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Al danneggiato o all'assicurato non sono opponibili gli accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione. 2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve garantire all'assicurato nonché al danneggiato l'accesso agli atti di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla richiesta l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti, egli può rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto. 3. Il Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato adotta, con proprio decreto, le disposizioni attuative del presente articolo". 2. Il decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato di cui al comma 3 dell'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 4 Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli 1. Dopo l'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 3, comma 1, della presente legge, è inserito il seguente: "Art. 12-quater 1 1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 per l'assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione pecuniaria da lire 3 milioni a lire nove milioni, in relazione a ciascun illecito. 2. E' fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilità civile per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a contrarre di cui al- l'articolo 16. |
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